POLITICAPP | 2 marzo 2018

Il nuovo sistema elettorale


La composizione del Parlamento italiano

La nuova legge per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (legge 3 novembre 2017, n. 165) delinea un sistema elettorale misto.

Camera dei Deputati

Alla Camera ci saranno 232 collegi uninominali, in cui ogni partito o coalizione presenterà un solo candidato. Il candidato eletto sarà quello che prenderà almeno un voto in più degli altri nel collegio. Per l’assegnazione degli altri 386 seggi si userà un metodo proporzionale: ogni partito o coalizione presenterà una lista di candidati e si conteranno i voti ricevuti da ogni lista; ogni partito o coalizione eleggerà quindi un numero di parlamentari proporzionale ai voti ottenuti. Nelle circoscrizioni estere saranno assegnati altri 12 seggi.

Senato della Repubblica

Al Senato le cose funzioneranno in modo molto simile: i collegi uninominali saranno 116, i collegi del proporzionale 193, e i seggi degli eletti all’estero 6. 
I seggi esteri saranno assegnati con il metodo proporzionale applicato sui voti espressi nelle quattro circoscrizioni: Europa (con la Russia); America settentrionale e centrale; America meridionale; Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Modalità di funzionamento

Non sarà possibile il voto disgiunto, e ognuno potrà esprimere un solo voto: il voto andrà al candidato del suo collegio (per la quota maggioritaria) e alla lista che lo appoggia (per la quota proporzionale). Sarà invece annullato se dovesse essere barrata la casella di un candidato al collegio uninominale e la casella di una lista diversa da quella che lo appoggia.

Le soglie di sbarramento per eleggere i parlamentari

I partiti dovranno ottenere almeno il 3 per cento dei voti su base nazionale.
Se i partiti si presentano alleati in una coalizione, quest’ultima dovrà raggiungere almeno il 10 per cento dei voti su base nazionale.
I partiti che non raggiungono questa soglia non eleggeranno alcun parlamentare. Alla Camera la ripartizione dei seggi proporzionali avverrà su base nazionale tra le liste che avranno superato il 3% dei voti; il totale dei seggi spettanti a una coalizione sarà calcolato sulla somma dei voti raccolti dalle liste di quella coalizione, ma questa somma terrà conto solo di quelle liste che superano l’1% nazionale e solo a condizione che la coalizione così considerata superi il 10% nazionale: se così non sarà, le liste saranno conteggiate singolarmente, esattamente come le liste non coalizzate.

Al Senato il meccanismo sarà simile: per avere seggi bisognerà aver ottenuto almeno il 3% e si considereranno solo quelle coalizioni con più del 10%, in entrambi i casi a livello nazionale; ma sono previste (come anche per la Camera) delle eccezioni per le liste in rappresentanza di minoranze linguistiche o che ottengano comunque il 20% in una regione. La ripartizione dei seggi plurinominali avverrà – secondo il dettato costituzionale – su base regionale, fermo restando che le soglie del 3% e del 10% si calcoleranno su base nazionale. 

Il candidato di un partito escluso dal riparto dei seggi perché non raggiunge il 3% ma eletto in un collegio uninominale manterrà il suo seggio.
I 232 candidati più votati in ogni collegio uninominale alla Camera e i 116 del Senato otterranno direttamente il proprio seggio, anche se avessero ottenuto un solo voto più del loro diretto avversario. 

LISTE E SOGLIE DI SBARRAMENTO

Nella storia elettorale il 3% è una soglia non facile da raggiungere

L’ATTRIBUZIONE DEI SEGGI PARLAMENTARI

Un esempio delle modalità del calcolo dei seggi delle forze politiche

L’ATTRIBUZIONE DEI SEGGI PARLAMENTARI

Un esempio delle modalità del calcolo dei seggi delle forze politiche

LA NUOVA LEGGE ELETTORALE

Le quote di genere e le modalità di voto

(Pluri)candidature e quote di genere

Gli aspiranti deputati e senatori possono candidarsi in un solo collegio uninominale. Ma, in aggiunta o in alternativa al collegio uninominale, Sono consentite le pluricandidature, cioè sarà possibile presentarsi in diversi collegi, ma solo nella quota proporzionale: ogni candidato potrà presentarsi in cinque collegi proporzionali differenti. Ci si può candidare in un unico collegio uninominale, ma si può essere contemporaneamente candidati in cinque collegi proporzionali.
Viene tutelata la parità di genere: nessuna lista infatti potrà presentare più del 60% di candidati appartenenti allo stesso sesso.

Coalizioni e alleanze

Visto che la Costituzione non prevede il vincolo di mandato e dà alle Camere autonomia, i partiti coalizzati possono 'sciogliere' l'alleanza in qualsiasi momento.
 
La scheda e il voto

Come detto la scheda prevista è unica (una per la Camera e una per il Senato, molto simili). Sulla scheda l'elettore esprime il voto sia per la parte maggioritaria sia per la quota proporzionale.
Sotto ad ogni candidato nel maggioritario ci saranno i simboli delle liste a lui collegate nel proporzionale e accanto al simbolo delle liste saranno stampati i nomi dei candidati del corrispondente listino bloccato.

LA NUOVA LEGGE ELETTORALE

Le modalità con cui esprimere il proprio voto

Si potrà votare:
  • con un segno su una lista della parte proporzionale (che vale anche per il candidato corrispondente nell’uninominale). 
  • con un segno sul nome di un candidato nell'uninominale. In questo caso le ricadute, per quanto riguarda la parte proporzionale, saranno:
  • se il candidato uninominale è sostenuto da una sola lista, il voto si trasferisce a quella lista;
  • se il candidato uninominale è sostenuto da più liste, il voto viene distribuito tra le liste che lo sostengono proporzionalmente ai risultati in quella circoscrizione elettorale;
È previsto espressamente che in caso di doppio segno su un candidato e sulla lista corrispondente il voto rimanga valido.
Ogni scheda sarà divisa in un certo numero di aree separate tra loro, corrispondenti a ciascun partito o coalizione. I partiti infatti si possono presentare da soli o riuniti in coalizioni.
All’interno di ogni area ci sarà in testa uno spazio rettangolare con un unico nome: è il candidato scelto da ogni coalizione – o partito – nel collegio uninominale in cui risiediamo. Siccome all’uninominale ogni coalizione deve presentare un solo candidato, può capitare che nel vostro collegio non ci sia il candidato del vostro partito preferito, ma quello scelto dalla coalizione a cui appartiene. Esempio: se i partiti Rosso, Verde e Blu sono alleati in una coalizione, nel collegio di Roma sosterranno tutti insieme un candidato del partito per esempio Rosso, nel collegio di Milano uno del partito Blu, eccetera.
Sotto lo spazio rettangolare ci saranno una serie di caselle con un simbolo di partito e un certo numero di nomi, dai due ai quattro. Sono le singole liste dei candidati dei partiti che formano la coalizione, che a sua volta sostiene il candidato di cui sopra; i nomi sotto al simbolo sono i nomi dei candidati di quel partito nel collegio proporzionale.

LA NUOVA LEGGE ELETTORALE

L’espressione del voto

Come si vota?

Si possono fare al massimo due segni sulla scheda: si può barrare il nome del candidato al collegio uninominale che preferiamo e poi scegliere una delle liste che lo appoggiano. Quindi i due segni devono essere fatti nella stessa area: non è possibile scegliere un candidato all’uninominale e un partito di una coalizione diversa da quella di quel candidato.
Una volta scelto un candidato uninominale, è possibile scegliere solo e soltanto una delle liste che lo appoggiano. Se si sceglie una lista in un’altra coalizione, la scheda viene annullata. Si può votare una lista, ma non potete scegliere a quale candidato di quella lista dare il vostro voto: la lista dei nomi è solo un’informazione in più. Se alla scheda si aggiungono altri segni sui nomi dei candidati, si rischia di vedere il proprio voto annullato. Se tracciate solo un segno su uno dei partiti – votando quindi per la parte proporzionale – il vostro voto sarà esteso anche al candidato sostenuto da quel partito al collegio uninominale. 

Se invece barrate soltanto la casella del candidato uninominale, la procedura sarà un po’ più complessa.
I voti di questo tipo saranno infatti distribuiti tra le liste che appoggiano il candidato uninominale in proporzione alle preferenze ricevute dalle liste stesse. 

LA NUOVA LEGGE ELETTORALE

Come effettueranno la scelta i pluricandidati

Cosa succede una volta votato?

Scegliendo un candidato all’uninominale – o anche solo una delle liste che lo appoggiano -, quel candidato riceverà quindi un voto all’interno di quel collegio.
Al termine dello scrutinio, il candidato che ha ricevuto anche solo un voto più dei suoi avversari sarà eletto. Su base nazionale, grossomodo, ogni lista eleggerà un numero di parlamentari proporzionale ai voti che ha ottenuto, ma come questi eletti saranno divisi nei collegi è materia complessa. I candidati della lista proporzionale saranno eletti nell’ordine in cui compaiono sulla scheda.
La legge permette le candidature multiple: si potrà essere candidati in un seggio uninominale e in un massimo di cinque collegi proporzionali.
In caso di elezione in più collegi il candidato si ritiene eletto nel collegio uninominale, oppure nel collegio proporzionale dove la sua lista ha ottenuto la percentuale minore di voti.

Riassumendo:

Si riceve una sola scheda per la Camera e una sola scheda per il Senato.
  • Si può votare facendo un solo segno, oppure due, basta che entrambi i segni siano fatti nell’area della scheda che spetta a un’unica coalizione.
  • È possibile votare un candidato all’uninominale e, con un secondo segno, scegliere una delle liste che lo appoggiano.
  • Si può scegliere anche solo il candidato all’uninominale o solo una delle liste, ma il voto sarà comunque “trascinato” rispettivamente anche sulle liste o sul candidato.
  • Non si può votare una lista diversa da quelle che appoggiano il candidato che abbiamo scelto.

SEGGI DELLA CAMERA

Ripartizione ufficiale per Regione

SEGGI DEL SENATO

Ripartizione ufficiale per Regione